Airolo: utilizzazione acque del Ritom

Fabio Canevascini

Fabio Canevascini

Lo scorso 20 gennaio un comunicato stampa governativo informava dell’incontro fra una delegazione del Cantone Ticino, AET e FFS con i rappresentanti dei comuni di Quinto ed Airolo per illustrare i progetti della futura società Ritom SA che si intende costituire con capitale misto (compartecipato in ragione del 75% dalle FFS e del restante 25% dal Cantone Ticino tramite l’AET) per l’utilizzazione delle acque del lago Ritom.

Detto comunicato non ha fornito nessun ragguaglio circa le rivendicazioni di Quinto ed Airolo, nei cui territori giurisdizionali scorrono le acque oggetto dello sfruttamento. Ricordiamo che il Comune di Airolo in data 20 maggio 2005 inoltrò una richiesta di partecipazione allo sfruttamento dell’impianto idroelettrico del Ritom, in proporzione dei quantitativi di acque ivi addotte provenienti dall’alta Valle Canaria, parte del suo comprensorio giurisdizionale. Una compartecipazione che avverrebbe all’unico scopo di pubblica utilità e che consentirebbe al Comune di raggiungere un’autonomia nel settore elettrico.

Lo sfruttamento della forza idrica del Ritom da parte delle FFS avviene sulla base della Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI) che segnatamente dispone

Art. 12

Appropriazione per scopi della Confederazione

Diritto della Confederazione

cpv.1 La Confederazione ha il diritto di appropriarsi della forza di un corso d’acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione.

cpv.1bis Tiene conto al riguardo dei bisogni e delle possibilità di sviluppo delle zone di provenienza delle acque e dei relativi Cantoni, in particolare dei loro interessi ad utilizzare in proprio la forza idrica.

Il Comune di Airolo ha una propria Azienda elettrica, la cui produzione copre solo parte del fabbisogno dell’utenza. Stante questa situazione, appare logica la sua domanda di partecipazione allo sfruttamento del Ritom. Il rinnovo della concessione alle FFS (anche se in ragione del 75%) configura un’appropriazione della forza idrica da parte della Confederazione a’ sensi del citato articolo. A favore di Airolo tornano quindi applicabili i disposti del cpv. 1 bis visto che la zona di provenienza delle acque appartiene al territorio giurisdizionale del Comune ed accertato inoltre che l’interesse ad utilizzare in proprio la forza idrica è dimostrato.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede

  1. Se la richiesta del 20 maggio 2005 del Comune di Airolo di partecipazione alla riversione del Ritom è stata oggetto di esame nell’ambito delle trattative intercorse fra FFS AET e Cantone.
  2. In caso affermativo, per quale motivo nella futura società Ritom SA non si prevede la compartecipazione richiesta dal Comune di Airolo al pro rata delle acque dell’alta Valle Canaria addotte all’impianto.
  3. Se la richiesta di partecipazione alla riversione del Comune di Airolo non fosse stata considerata nelle suddette trattative non sarebbero stati disattesi gli inequivocabili disposti dell’art. 12 cpv. 1 bis LUFI?

Fabio Canevascini
Bruno Storni
Ivan Cozzaglio
Gianrico Corti
Saverio Lurati

Risposta del CdS:
Canevascini acque Ritom – 309.11
link sito cantonale: http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/309.11.htm

 

 

 

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