Ritom: un indennizzo al Cantone?

Fabio Canevascini

Fabio Canevascini

20 febbraio 2013 / 46.13

TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Ritom: un indennizzo al Cantone?

Gli scriventi Granconsiglieri hanno preso atto che codesto lodevole Consiglio di Stato, nella sua articolata risposta del 14 novembre 2012 alla loro interrogazione sul rinnovo della concessione del Ritom alle FFS, sottolinea che la stessa, rilasciata nel 1926, non prevedeva espressamente il diritto di riversione e pertanto trattasi di una fattispecie diversa da quella dell’impianto di Barberine-Emosson in Vallese, dove tale diritto era per contro previsto.
L’impianto vallesano entrò in esercizio nel 1925 e fu potenziato nel 1955. I tempi di realizzazione quasi coincidono con quelli del Ritom, messo in funzione nel 1926 e parimenti ampliato nel 1950, con l’innalzamento della diga e l’adduzione delle acque della valle Canaria e dell’Unteralp (UR). La differenza sostanziale è che i lavori di potenziamento in Vallese furono eseguiti con le concessioni ed i permessi delle autorità competenti, mentre che in Ticino vennero attuati nonostante il parere negativo espresso dal Gran Consiglio nella seduta dell’8 settembre 1947. Infatti il rapporto dell’on. Cattaneo di non entrata in materia sulla proposta di convenzione con le FFS del Consiglio di Stato fu accettato all’unanimità senza discussione. Questo è elemento d’indubbia rilevanza, ma viene purtroppo ignorato nella risposta di codesto lodevole Consiglio al nostro atto parlamentare, nonostante ci si trovi davanti a una clamorosa illegalità, ad un abuso perdurante da oltre 60 anni che costituisce un oltraggio alla dignità del Parlamento ticinese.

Alla luce di quanto precedentemente osservato chiediamo:

  1. quale è il suo giudizio sull’illegalità con cui le FFS hanno praticato lo sfruttamento delle acque dell’alta Valle Canaria e dell’Unteralp, mediante la costruzione di prese e gallerie per il loro convogliamento nel lago Ritom e mediante l’innalzamento di una nuova diga, per aumentare la capacità del lago stesso, nonché la realizzazione di altre opere “bagnate”connesse che non sono contemplate della concessione rilasciata nel 1925.
  2. Vista la decisione del Gran Consiglio dell’8 settembre 1947 di respingere la convenzione con le FFS, allora sottopostagli dal Consiglio di Stato, per l’ampliamento della concessione del 1925, si chiede per quale motivo da parte ticinese, nelle trattative sin qui intercorse per il rinnovo della concessione, sembra non sia mai stato evocato il problema dell’illegale sfruttamento delle acque di cui al punto 1. in continuata violazione della suddetta decisione del Parlamento cantonale, da quest’ultimo mai revocata o modificata.
  3. Come osservato nella risposta governativa del 14 novembre 2012, la convenzione del 1925 non prevedeva espressamente il diritto di riversione del Cantone. Ne derivò un privilegio di fatto delle FFS, che il Consiglio di Stato sembra intenzionato a riconoscere, anche per le opere di cui al punto 1., realizzate dalle FFS in mancanza di relativa concessione del Cantone. Pertanto, chiediamo se il Cantone non dovrebbe rivendicare alle FFS un significativo indennizzo straordinario, dato che la prevista partecipazione tramite l’AET non costituisce in sé una compensazione, ma solamente l’esercizio di un diritto sancito dall’art. 12 cpv 1bis LUFI. Altresì chiediamo se tale compenso non dovrebbe comunque corrispondere al valore delle opere “bagnate” abusive da calcolare con i parametri utilizzati in Vallese per l’impianto di Barberine-Emosson.

Fabio Canevascini
Bruno Storni

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